Dal "Docente esperto" alla nascita del Ministero dell'istruzione e del Merito: identikit di una nuova professionalità
XVIII legislatura: la novità del Docente esperto
Un vero colpo di mano del governo Draghi l’art. 38, comma 1, lettera b del D.L. n.115/2022 ( “Decreto Aiuti bis”): “I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili …… possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, un contingente di docenti …… comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto e' tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva.
In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si e' ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e' svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli…..” In buona sostanza, viene ad innescarsi un meccanismo selettivo dei docenti che riguarderà solo 8000 lavoratori all’anno, con buona pace dell’innovazione, della cooperazione e della sana competitività del team working, in grado di operare con efficacia in piena armonia, con adeguate ricompense e la valorizzazione e gratificazione di ciascun membro.
Si rilegga con attenzione il comma 3, art.1, Legge 107/2015 nei seguenti passim: “la valorizzazione .della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di insegnamento, la collaborazione e la progettazione”
XIX legislatura: nasce il Ministero dell’Istruzione e del Merito
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 173/2022, cambia ufficialmente denominazione il Ministero dell’Istruzione e nasce il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), con le funzioni spettanti al Ministero in materia di valorizzazione del merito.
Il docente tutor definito dalle Linee guida per l’orientamento, di cui al D.M. 328/2022 è una figura già prevista nel D.Lgs. 59/2004 per le istituzioni del primo ciclo: "concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti".
Il nuovo docente tutor è presentato ora nelle Linee guida per l’orientamento di cui sopra così come segue: "ogni istituzione scolastica e formativa individua i docenti di classe delle scuole secondarie di primo e secondo grado, chiamati a svolgere la funzione "tutor" di gruppi di studenti, in un dialogo costante con lo studente, la sua famiglia e i colleghi, svolgendo due attività: 1. aiutare ogni studente a rivedere le parti fondamentali che contraddistinguono ogni E-Portfolio personale 2. costituirsi "consigliere" delle famiglie, nei momenti di scelta dei percorsi formativi e/o delle prospettive professionali".
Il tema del tutor sembra stare molto a cuore al ministro del Governo Meloni: “prima grande riforma, la prima applicazione del principio del merito. Realizza una delle grandi sfide del merito che porta a valorizzare i talenti, a valorizzare l’impegno, a valorizzare anche i percorsi di formazione”.
Se l’adesione a questa nuova funzione avviene su base volontaria, dov’è il merito? Se è prescrittiva la formazione per svolgere questa nuova funzione, com’è possibile riconoscere il merito di chi si dovrà formare di più rispetto ai suoi colleghi? Se, trattandosi di un’attività in più rispetto agli altri colleghi, la retribuzione sarà contrattualmente inquadrata, dov’è il merito?
“Io sottoscritta Sessa Angelina dichiaro che le riflessioni e i pensieri espressi sono frutto di considerazioni ed esperienze personali".
Angelina Sessa